Legge Gelli – Responsabilità penale del medico per lesioni colpose: le novità introdotte dal d.d.l. Gelli-Bianco

1767

Legge 8 Marzo 2017 n. 24


Il giorno 13 Marzo 2017 (G.U. n. 64) è stata pubblicata la Legge 8 Marzo 2017 n. 24 contenente “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti la professione sanitaria”.
Il 3 di Aprile la Legge è entrata ufficialmente in vigore.



Responsabilità penale del medico per lesioni colpose: le novità introdotte dal d.d.l. Gelli-Bianco

Con l’approvazione definitiva del d.d.l. Gelli-Bianco, avvenuta il 28 febbraio scorso, la legge n.189/2012 (meglio conosciuta come legge Balduzzi) ha subito modifiche, non poco rilevanti, anche con riferimento ai risvolti penali della colpa medica.
La riforma introduce, infatti, in termini generali, rilevanti innovazioni con riferimento ai procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità medica e, in particolare, introduce una nuova ipotesi di esclusione della punibilità, “dedicata” a omicidi/lesioni verificatisi in conseguenza di una colpa del sanitario.
Il nuovo art 590-sexies c.p., introdotto per l’appunto dalla novella, così recita: “se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma”, per il quale “qualora l’evento si è verificato a causa di imperizia la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alla specificità del caso concreto”.
La nuova legge, per tanto, con l’introduzione del suddetto articolo, abroga l’art. 3, comma 1, della precedente legge Balduzzi, ove, nei casi di omicidio/lesioni colpose commessi dal medico, prevedeva la non configurabilità della punibilità limitatamente alla sola “colpa lieve” in capo al sanitario che: “nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica”.
La recente riforma supera, quindi, tale restrizione nell’operatività dell’esimente, legata dalla “Balduzzi” ai soli casi di colpa lieve, e, attraverso un dettagliato richiamo alle “buone pratiche clinico assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida”, mira a escludere l’antigiuridicità di qualsivoglia imperizia del medico, ove la stessa si sia sviluppata all’interno di un operato conforme alle migliori regole dell’arte medica, sempre che siano adeguate al caso concreto.
Risultano escluse dalla possibilità di invocare la causa di non punibilità in questione, oltre alle condotte dolose (sia pur, nella prassi, limitate ad una accettazione del rischio di una possibile lesione o di un evento funesto da riconnettersi all’agire del sanitario) i casi, sia pur residuali, di negligenza e di imprudenza del medico-chirurgo.
Il nuovo testo, sul versante penalistico mostra in altri termini l’intento di assicurare maggiore tutela e garanzia agli operatori sanitari rispetto a quelle offerte dalla normativa previgente, in quanto sarà sempre più affidato al giudice, a seconda dei casi concreti, il compito di valutare l’adeguatezza delle linee guida adottate, in base alle esigenze ed alle caratteristiche del singolo paziente.
Pur nell’incertezza di quelli che saranno i canoni applicativi da parte della giurisprudenza della riforma qui in commento, pare possibile affermare, in conclusione, che il testo della nuova norma miri a congedare, con l’intento di combattere la c.d. medicina difensiva, il criterio del “grado della colpa” per introdurre un generale dovere di adesione alle linee guida. •

Paolo Grasso
Avvocato penalista