Legge Gelli – Il punto di vista del cassazionista

1446

Legge 8 Marzo 2017 n. 24


Il giorno 13 Marzo 2017 (G.U. n. 64) è stata pubblicata la Legge 8 Marzo 2017 n. 24 contenente “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti la professione sanitaria”.
Il 3 di Aprile la Legge è entrata ufficialmente in vigore.



Il punto di vista del cassazionista

Nei suoi diciotto articoli, la c.d. Legge Gelli, viene data particolare enfasi alla sicurezza che tutti i trattamenti sanitari e diagnostici devono avere nei confronti del cittadino-paziente per il quale è sempre necessario fornire adeguata assistenza secondo le migliori “buone pratiche cliniche”.
Allo scopo verrà nel prossimo futuro creato un apposito “Osservatorio Nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità” mentre fin da subito, al fine di una trasparenza nel rapporto sanità-paziente, si è previsto che tutte le direzioni sanitarie delle strutture sia pubbliche che private entro sette giorni da quando ricevono dal paziente, o dai suoi aventi diritto, la richiesta della documentazione sanitaria che lo riguarda (cartella clinica e ogni altro documento refertale e/o diagnostico) lo devono fornire (la norma afferma: possibilmente in formato elettronico) dando un termine per le eventuali integrazioni per quanto non subito disponibile di altri ventitré giorni.
La nuova normativa affronta poi il discorso assicurativo introducendo uno specifico obbligo per le aziende sanitarie sia pubbliche che private, convenzionate o meno con il Servizio sanitario nazionale, di stipulare una copertura assicurativa per gli eventuali danni arrecati ai pazienti garantendo anche i sanitari (medici ed infermieri) che nella struttura prestano la loro attività professionale sia come dipendenti che con carattere di occasionalità.
La norma dà però la possibilità di sostituire la copertura assicurativa con “altra analoga misura” idonea a garantire un eventuale risarcimento, questo significa che al posto di una polizza assicurativa (che oggi e sempre più difficile ottenere dato gli elevati costi e la scarsa disponibilità del mondo assicurativo ad emettere tali polizze) l’azienda ospedaliera potrà accantonare una somma in misura tale da esse capiente ai fini risarcitori.
Anche a tutto il personale sanitario che all’interno delle strutture svolge attività all’interno viene richiesta una personale polizza per la Responsabilità civile professionale con lo scopo di consentire una eventuale azione di rivalsa da parte dell’azienda stessa nel caso il danno causato al paziente dal sanitario sia imputabile a “colpa grave” e quindi gli consenta di rivalersi su chi realmente e materialmente il danno ha causato.
Viene inoltre imposto alle aziende sanitarie, pubbliche che private che siano, di pubblicare sui propri siti internet la denominazione della compagnia di assicurazione che presta la copertura alla struttura stessa e le condizioni di polizza quali il massimale ed eventuali franchigie.
Per i requisiti minimi che tali polizze debbono avere, sia per i singoli sanitari che per le strutture, la norma rimanda ad un futuro regolamento che dovrà essere emesso da Ministero della salute entro i successivi 120 giorni dalla entrata in vigore della legge stessa.
Sempre in ambito assicurativo, al quale la legge dedica particolare attenzione, tutte le nuove polizze dei medici dovranno prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni precedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all’impresa di assicurazione durante l’operatività della polizza.
In caso di cessazione definitiva dell’attività professionale per qualsiasi causa dovrà poi essere previsto, sempre nella polizza stipulata obbligatoriamente dal sanitario, un periodo di ultrattività della copertura che copra tutte le eventuali richieste di risarcimento presentate per la prima volta nei dieci anni successivi alla cessazione dell’attività e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, cioè quello nel quale il sanitario ha svolto la propria attività.
Nota di estrema importanza è poi quella che prevede la estensione della ultrattività assicurativa agli eredi e che come tale non è assoggettabile a qualsivoglia disdetta da parte dell’assicuratore.
Altro elemento del tutto innovativo, ed estremamente favorevole non solo per i pazienti ma anche agli esercenti attività sanitaria, è la possibilità per il paziente che si ritiene danneggiato di citare direttamente la compagnia di assicurazione del sanitario e della struttura sanitaria esercitando quella che si chiama “azione diretta”.
Questo sino ad oggi non era possibile in quanto l’azione legale ai fini risarcitori, in ambito civile, si poteva esercitare solo nei confronti della struttura sanitaria o del singolo professionista che si riteneva responsabile di malpractice.
In ogni caso il paziente insoddisfatto prima di portare in giudizio innanzi al giudice civile, ai fini risarcitori, la struttura o il singolo sanitario deve intraprendere preventivamente la via conciliativa stragiudiziale e solo se questa non soddisfa la richiesta formulata potrà rivolgersi al giudice.
L’azienda sanitaria è d’ora in poi tenuta a consentire alla compagnia di assicurazione la possibilità di accedere a tutti i documenti sanitari relativi al sinistro.
È infine previsto un preciso dovere dell’azienda sanitaria di comunicazione al medico tutte le volte che questa viene citata in giudizio in relazione ad attività per le quali il sanitario risulterebbe essere coinvolto.
In caso di condanna della struttura o del medico e quando le relative coperture non siano capienti, verrà istituito un apposito fondo che interverrà a coprire la parte dell’importo risarcitorio eccedente a quello disponibile assicurativamente.
Se poi, in caso di colpa grave o di dolo, l’azienda sanitaria chiede conto al sanitario che ne è stato causa, a questi può essere richiesto un recupero di quanto pagato.
La somma comunque che il medico dovrà ristorare all’azienda non potrà superare un valore pari alla retribuzione lorda o al corrispettivo conseguiti nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per tre volte.
Passando poi ad esaminare l’innovativa norma in relazione agli aspetti civilistici della responsabilità medicale le novità introdotte sono veramente di notevole spessore ai fini della tutela di chi esercita la professione sanitaria.
Viene infatti stabilita una chiara ripartizione delle responsabilità, del sanitario da una parte e della struttura ospedaliera nella quale opera dall’altra, in relazione alle richieste risarcitorie per i danni patiti dai pazienti.
Alla struttura sanitaria viene imputata una responsabilità di natura contrattuale ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1218 del codice civile, di modo che verso la struttura al paziente danneggiato basterà provare di essere stato ricoverato ed assoggettato a cure sostenendo che in tale occasione ha subito un danno, spetterà pertanto, in tale ipotesi, all’ente convenuto provare che nessun comportamento colposo sia imputabile al suo personale.
Per il medico invece, salvo il caso nel quale si sia assunto una specifica obbligazione contrattuale con il paziente, la riforma legislativa lo porterà a rispondere solo in via extracontrattuale ex art. 2043 del codice civile, questo comporta che sarà questa volta preciso onere del paziente provare l’errore, la colpa nella esecuzione ed il nesso causale che collega l’errore protestato all’evento negativo che intende portare in giudizio ai fini risarcitori (si verifica una vera e propria inversione dell’onere della prova).
Tale nuova formulazione della responsabilità per atto medico prevede inoltre che mentre la prescrizione dell’azione risarcitoria per la struttura sanitaria abbia un termine decennale (ex art. 2946 codice civile), quella per il singolo sanitario viene ad avere un carattere cosiddetto aquiliano e si prescrive in soli cinque anni (ex. art. 2947 codice civile). •

Renato Mantovani
Avvocato cassazionista, Foro di Milano