Patenti a norma UE: stato dell’arte

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I corsi di aggiornamento sul tema delle patenti di guida a norma UE nei recenti congressi oculistici nazionali AIMO, SIOL, SONO a cui GOAL ha offerto il proprio contributo umano e scientifico riscuotono sempre grande interesse e partecipazione.

La dott.ssa Antonella Croce, consigliere GOAL, oculista, relatrice, in tali occasioni ha ricordato che anche il mondo dell’automobilismo dà finalmente grande importanza alla salute degli occhi come fattore indispensabile per una guida sicura: il 2 settembre scorso infatti la FIA (Fédération Internationale de l’Automobile), attraverso le parole del suo presidente Jean Todt a Monza, ha annunciato una campagna triennale di sensibilizzazione per la vista denominata “CHECK YOUR VISION”, per una mobilità più sicura in tutto il mondo migliorando la vista della gente.

Secondo i recenti dati ACI-ISTAT del 27 luglio 2017, in Italia nel 2016 la distribuzione dei tassi di mortalità stradale per età mostra sì lo svantaggio delle classi di età più giovani (15-34 anni), ma anche di quelle più mature ed anziane (65 anni e più).

Nel complesso i decessi nella fascia tra i 65 e gli over 90 anni sono stati 1.045 su un totale di 3.283 con un picco tra i 75-79 anni (233) ed un incremento rispetto al 2015 dell’8% in più tra i 65-69 anni (215) e del 20% in più tra gli over 90 (72). Prime cause sono la distrazione, il mancato rispetto della precedenza, la velocità elevata, ma anche le manovre irregolari e l’andamento indeciso.

Sorge spontanea una riflessione dal punto di vista oculistico.

Nella popolazione più anziana (over 65 anni) aumentano le patologie che possono compromettere la vista come diabete, cataratta, glaucoma, maculopatie, ictus cerebrali con deficit del campo visivo, TVCR, ecc.

Diversi studi stimano che in Italia gli incidenti legati alla vista varino dal 20 al 60% (ACI ISTAT- Università Bicocca Milano) ed il 26% degli automobilisti non effettua un controllo visivo dal proprio medico oculista da oltre 2 anni (Ricerca Vista e Guida Sicura 2017 condotta dall’Istituto EDRA).

La visita oculistica in occasione del rinnovo della patente costituisce una preziosa opportunità per controllare la salute dei propri occhi e fare il punto della situazione mirando a porre rimedio ove necessario e possibile: il caso più comune, oltre a prescrivere lenti adeguate, è dover consigliare l’intervento per cataratta o scoprire patologie fino a quel momento ignote al paziente anziano come maculopatia o glaucoma. La visita oculistica costituisce inoltre un momento di dialogo con il candidato/paziente ed i suoi famigliari per valutare se è giunto il momento di rinunciare al rinnovo della patente di guida quando non ci sono più le condizioni di sicurezza.

Ci si trova infatti di fronte ad un conflitto: il sacrosanto diritto alla guida che da un lato assicura l’autonomia della persona, ma dall’altro non deve assolutamente costituire un rischio per la società, come ha sottolineato in più occasioni il dott. Danilo Mazzacane, segretario GOAL.

La normativa

Da soli 6 anni è in vigore il decreto legge 59/2011 del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che fissa i requisiti minimi secondo le direttive europee per il conseguimento ed il rinnovo delle patenti di guida.

A corollario il ministero della Salute emanò la circolare del 25/07/2011 con le indicazioni operative per eseguire i nuovi test richiesti dalla legge in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Un ritocco dei criteri di idoneità è stato fatto con la legge 115 del 29/7/2015.

In virtù di tale normativa l’oculista si trova ad essere consulente per il medico monocratico certificando la “compatibilità delle condizioni visive del candidato (che presenta patologie oculari) con la guida di veicoli a motore” e consulente per la commissione medica locale qualora non siano presenti i requisiti visivi.

La legge riguarda coloro che soffrono di malattie dell’apparato visivo dichiarate in sede di visita medica per il rinnovo/rilascio della patente di guida. Dal 2011 molte cose sono cambiate per chi ha difetti visivi.

Dal punto di vista del cittadino si è verificata una piccola rivoluzione.

Ad esempio il candidato monocolo, organico o funzionale, non va più in commissione, ma si reca semplicemente dal medico monocratico: quindi il giudizio viene espresso da un medico legale da solo, in ASL o presso strutture private come le autoscuole o centri per pratiche auto, a patto che l’occhio residuo sia in buone condizioni di salute visiva e siano rispettati determinati requisiti certificati dall’oculista.

La stessa cosa vale per il candidato binoculare, con patologie dell’apparato visivo non progressive. La normativa classifica i conducenti in gruppo 1 e 2 secondo il tipo di patente:

  • Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie AM, A, A1, A2, B, B1 e BE
  • Gruppo 2: conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E nonché i titolari di certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB

Nell’ambito del GRUPPO 1 legge fa distinzione tra i soggetti monocoli, cioè che non hanno la visione binoculare o perché non l’hanno mai sviluppata o perché l’hanno persa e perciò non hanno una buona percezione della profondità dello spazio, ed i soggetti con patologie oculari, ma con visione binoculare conservata (candidati binoculari).

Gli esami di legge e rispettivi requisiti minimi visivi

  1. Acutezza visiva (v. tabella n. 1).
  2. Esame del campo visivo binoculare (v. tabella n. 2).
  3. Sensibilità al contrasto (idoneo).
  4. Visione crepuscolare (sufficiente).
  5. Tempo di recupero dopo abbagliamento oppure sensibilità all’abbagliamento (idoneo).
Gruppo 1 Gruppo 2
binocularimonocoli
Anche con correzione senza limiti di Diottrie se ben tollerataAnche con correzione senza limiti di Diottrie se ben tollerataOcchiale: fino a 2 D Eq. Sf
LAC: anche oltre 8 D
Cauità visiva binoculare (OD+OS)Acuità visiva occhio residuoAcuità visiva binoculare
Occhio peggiore non meno di 2/10Occhio peggiore non meno di 4/10
≥ 7/10≥ 8/10occhio migliore ≥ 8/10
Campo Visivo BinoculareGruppo 1 BinoculariGruppo 1 MonocoliGruppo 2
Visione orizzontale120°120°160°
Verso destra o sinistra
Verso destra e sinistra
Non meno di 50°60°80°
Verso l’alto20°25°30°
Verso il basso20°30°30°
Assenza di difetti binocularmente nei:20° centrali30° centrali30° centrali

Per il medico monocratico l’oculista dovrà anche attestare:

  • che il soggetto è monocolo da più di sei mesi (per consentire l’adattamento alla situazione di visione monoculare);
  • che non vi è diplopia;
  • che la malattia degli occhi non è progressiva.

Il candidato dovrà invece essere esaminato dalla commissione medica locale:

  • in assenza di requisiti minimi visivi;
  • in presenza di malattie progressive (glaucoma, maculopatia, retinopatia diabetica, cataratta, eccetera);
  • se la vista monoculare è presente da meno di sei mesi per recente diplopia o perdita improvvisa della vista in un occhio; in tali evenienze non è consentito guidare per almeno 6 mesi per il gruppo 2 e per un congruo periodo di tempo per il gruppo 1.

La commissione medica locale può autorizzare la guida in difetto dei requisiti minimi in casi eccezionali, avvalendosi di accertamenti da parte di medico specialista oculista, prescrivendo se è il caso una validità limitata o ponendo eventualmente delle limitazioni alla guida (ad esempio guida solo diurna, divieto di guida in autostrada, guida in raggio limitato, ecc.) Per il gruppo 2 in difetto dei requisiti minimi, la patente non può essere conferita, ma solo rinnovata a giudizio della commissione medica locale.

Concetto fondamentale da recepire è quello normato dall’art. 13 d.lgs 59/2011: “La conferma della validità delle patenti di guida è subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida”.

Detto in altre parole, se si perdono i requisiti minimi visivi presenti al momento del rilascio, la patente non è più valida.