Legge Gelli – il punto di vista dell’oftalmologo

2251

Legge 8 Marzo 2017 n. 24


Il giorno 13 Marzo 2017 (G.U. n. 64) è stata pubblicata la Legge 8 Marzo 2017 n. 24 contenente “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti la professione sanitaria”.
Il 3 di Aprile la Legge è entrata ufficialmente in vigore.



Il punto di vista dell’oftalmologo

La Legge in questione non ha risolto tutti i problemi, tuttavia da una attenta analisi emerge la volontà del legislatore di alleggerire la posizione dei medici, limitando pertanto il fenomeno della medicina difensiva.
L’oculista che operi in una struttura pubblica, universitaria o ospedaliera, piuttosto che in una struttura privata pura o convenzionata, così come il libero professionista, o l’oculista ambulatoriale, deve tenere conto di quanto in essa contenuto. La riforma avrà importanti ripercussioni sulla disciplina della colpa in sanità sia sul versante civile che penale, così come sulla cosiddetta gestione dei flussi economici destinati al risarcimento del danno.
Dal punto di vista dell’oftalmologo vanno enfatizzati i seguenti articoli:

  • articolo 5 che regola la partecipazione delle società scientifiche;
  • articolo 9 che quantifica il risarcimento;
  • articolo 10 che sancisce l’obbligo assicurativo per le strutture sanitarie;
  • articolo 12 che sancisce l’azione diretta del soggetto danneggiato;
  • articolo 13 che obbliga all’informazione del medico da parte della struttura sanitaria;
  • articolo 15 che regola l’individuazione dei consulenti e periti.

Trattasi, dunque, di articoli che incidono profondamente sulla vita professionale di tutti i giorni.
L’articolo 5 disciplina la buona pratica clinico-organizzativa e le raccomandazioni prescritte dalle linee guida. Viene stabilita la partecipazione delle Società scientifiche iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto (da emanare) del Ministero della Salute. Importante è che gli esercenti la professione sanitaria, in mancanza delle raccomandazioni e delle relative linee guida, si attengano alla buona pratica clinico-assistenziale. Ma di ciò ne parleranno ampiamente Daniele Rodriguez, Consigliere SIOL, ed i suoi collaboratori.
L’articolo 9 disciplina l’azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa. Questo articolo, nei suoi vari commi, da un lato giustifica il risarcimento, dall’altro stabilisce l’azione di rivalsa nei confronti del medico solo in caso di dolo o di colpa grave. Tale rivalsa non può superare una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento moltiplicato per tre nella funzione pubblica, e di una somma pari al reddito professionale moltiplicato per tre per l’oculista privato. Inoltre nei tre anni successivi al passaggio in giudicato il medico non può essere promosso ad incarichi superiori.
L’articolo 10 concerne l’obbligo di assicurazione, sia per le strutture sanitarie pubbliche che private, che per il medico privato libero professionista.
L’articolo 12 sancisce la possibilità dell’azione diretta del soggetto danneggiato nei confronti della assicurazione (che sino ad oggi era chiamata in causa dal medico o dalla struttura). Ma attenzione: l’impresa di assicurazioni ha diritto di rivalsa verso il suo assicurato. Fatto salvo il tentativo di conciliazione.
L’articolo 13 obbliga alla informazione del medico da parte della struttura sanitaria (entro 10 giorni), allorquando sia stata notificata la chiamata in giudizio della struttura in cui il medico opera.
L’articolo 15 regola la individuazione dei consulenti (processo civile) e periti (processo penale), specificando che in caso di responsabilità sanitaria l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia sia affidata ad un medico specializzato in medicina legale e ad uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento. I consulenti/periti devono essere scelti tra gli iscritti agli albi, non devono avere conflitti di interesse (ad esempio un medico legale od un oculista che lavorano per una compagnia assicurativa)

Perché tale legge sia a pieno regime occorreranno diversi mesi.

Infatti, entro 3 mesi (90 giorni) dall’entrata in vigore:

  • dovrà essere istituito l’Osservatorio nazionale della buona pratica sulla sicurezza in sanità;
  • dovrà essere emanato un decreto ministeriale che disciplina l’elenco delle società scientifiche abilitate ad elaborare le raccomandazioni e le linee guida cui i medici devono attenersi;
  • devono essere definite le funzioni della vigilanza, assegnata all’IVASS, sulle imprese di assicurazione che intendono stipulare polizze sanitarie.

Entro 120 giorni:

  • deve essere definito il decreto a firma del Ministero dello Sviluppo Economico, previo accordo Conferenze Regioni-Stato, che elenca i requisiti minimi delle polizze sanitarie e l’indicazione di classi di rischio cui far corrispondere i massimali differenziati;
  • deve essere depositato il decreto a doppia firma (Ministero Sviluppo Economico e Ministero Salute) che deve individuare i dati sulle polizze obbligatorie per ospedali, cliniche e professionisti, oltre a modalità e termini per la comunicazione, all’Osservatorio nazionale per le buone pratiche dei dati sugli errori;
  • deve essere adottato un regolamento che descriva il parametro del fondo di garanzia per i danni derivati da responsabilità sanitaria, alimentato delle imprese di assicurazione.

In definitiva a nostro avviso la Legge sulla responsabilità testé emanata non ha risolto tutti i problemi per i medici, e riteniamo ne porterà altri, soprattutto per quanto attiene al campo penale, con aumento dei contenziosi e allungamento dei tempi d’attesa per i medici imputati. Un secondo punto di contrasto sarà quello legato alle linee guida, numerose e spesso in disaccordo tra loro.
Un terzo punto importante è quello dell’accertamento della perizia/imperizia: la Legge sembra più favorevole al medico ‘imperito’, piuttosto che al medico imprudente o negligente. Ma chi vorrà o si farà definire imperito?
I soci oculisti della Società Italiana di Oftalmologia Legale (SIOL), che comprende nel suo ambito anche medici legali, avvocati e giudici, per il particolare ruolo che svolgono nell’ambito della medicina legale (tra l’altro molti di essi sono anche specialisti di medicina legale e tutti sono iscritti agli Albi), sono tutti in grado di far parte dei collegi peritali per quanto attiene alla disciplina oftalmologica nella materia su cui è richiesto il parere.
Non si tratta di tutor come qualcuno vuol far apparire lo specialista, ma di pari grado, esperti nella disciplina specialistica ed a conoscenza della criteriologia medico legale. Esperienza che non tutti gli oculisti hanno, anche se nel loro campo ai massimi livelli. •

Demetrio Spinelli
Presidente della Società Italiana di Oftalmologia Legale (SIOL)