Come ogni anno, anche nel 2026 i primi mesi rappresentano un periodo in cui porre particolare attenzione alle novità fiscali introdotte dalla legge di Bilancio e dal decreto Milleproroghe, a prescindere da come si sia organizzati per lo svolgimento dell’attività.
Analizzare a fondo queste novità è fondamentale per sfruttare al massimo le opportunità offerte dal legislatore fiscale ed evitare errori di pianificazione che potrebbero compromettere l’efficacia delle strategie impostate per il proprio studio in ambito fiscale e, di conseguenza, finanziario.

Rimodulazione delle aliquote IRPEF

Dal 1.1.2026, gli scaglioni di reddito IRPEF, già ridotti da quattro a tre con la precedente legge di Bilancio, vedranno applicate nuove aliquote di imposta. Nello specifico:

  • per la fascia di reddito inferiore a 28.000 euro sarà applicata l’aliquota del 23%;
  • per la fascia di reddito compresa tra 28.001 e 50.000 euro sarà applicata l’aliquota del 33%;
  • per redditi superiori a 50.000 euro sarà applicata l’aliquota del 43%.

Il risparmio fiscale massimo derivante dall'intervento di esame è pari a 440 € ma verrà annullato per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 €, principalmente con una riduzione sulle detrazioni degli oneri detraibili al 19% (escluse le spese sanitarie) e al 26% (erogazioni liberali a partiti politici).
A queste aliquote si aggiungono le addizionali comunali e regionali, che variano in base al luogo di residenza. Questa modifica semplifica il calcolo dell’imposta e darà i suoi risultati nella Dichiarazione dei Redditi 2027 i cui esborsi avverranno nei mesi di giugno-luglio e agosto 2027

Riordino delle detrazioni per redditi elevati e conferma del regime introdotto dalla legge di Bilancio 2025

Un'importante conferma riguarda la rimodulazione delle detrazioni per i soggetti con redditi superiori a 75.000 euro, introdotta dalla legge di Bilancio 2025. Questo cambiamento ha un impatto significativo e in senso negativo su molti professionisti il cui reddito medio spesso supera questa soglia.

Esclusioni dalle restrizioni: alcuni oneri non rientrano nelle nuove limitazioni, come:

  • spese sanitarie;
  • investimenti in startup o PMI innovative;
  • interessi passivi per mutui sull’abitazione principale (contratti stipulati entro il 31/12/2024);
  • premi assicurativi per contratti stipulati entro il 31/12/2024.

Impatto sulle altre detrazioni: tutte le altre spese detraibili (es. bonus edilizi, bonus mobili, ecc.) sono soggette a un limite massimo di detraibilità a partire dal 1° gennaio 2025, i cui primi effetti si verificheranno nelle prossime Dichiarazioni dei Redditi (indicativamente a giugno-luglio 2026). Le spese sostenute prima di questa data non saranno interessate dalle nuove regole, anche se la loro detrazione si estende su più anni (come nel caso dei bonus edilizi).

Per i contribuenti con redditi fino a 75.000 euro non vi sono penalizzazioni.
Per chi invece dichiara redditi complessivi superiori a 75.000 euro, saranno presenti due tipi di limiti:

  1. Limiti specifici
    percentuali di detraibilità specifiche per alcune spese, come le detrazioni edilizie (detrazione al 50%, 36%, 19%, etc.);
  2. Limiti globali
    un tetto massimo cumulativo per tutte le detrazioni, calcolato in base a reddito e composizione del nucleo familiare.

Il limite massimo è determinato moltiplicando un importo di base per un coefficiente legato al numero di figli o familiari a carico.

  1. Importo di base
    • per redditi tra 75.000 e 100.000 euro, tale importo è di 14.000 euro;
    • per redditi superiori a 100.000 euro, il limite scende a 8.000 euro.
  2. Coefficiente in base al nucleo familiare
    • nessun figlio a carico: l’importo di base è moltiplicato per 0,5;
    • un figlio a carico: l’importo di base è moltiplicato per 0,7;
    • due figli a carico: l’importo di base è moltiplicato per 0,85;
      tre o più figli, o almeno un figlio disabile a carico: il coefficiente è 1 (l’importo di base pieno).

Esempio pratico

Un professionista con un reddito di 85.000 euro e due figli fiscalmente a carico avrà:

importo di base di 14.000 euro;
moltiplicatore 0,85;
limite massimo cumulativo: 14.000 x 0,85 = 11.900 euro.

Questo importo rappresenta il massimo delle spese detraibili (al netto delle esclusioni di cui sopra) che potranno essere considerate nel calcolo dell’IRPEF.

Giudizio. Sicuramento negativo. Il non aver saputo gestire i bonus edilizi e le varie detrazioni non giustifica questa stretta notevole che potrebbe compromettere la fattibilità di progetti già avviati. Diventerà essenziale un confronto preventivo con il proprio commercialista per pianificare anche le detrazioni personali (si pensi, ad esempio, alle ristrutturazioni di immobili).

Nuovo limite per la deducibilità dei contributi versati al fondo pensione integrativo

La legge di Bilancio 2026 introduce una modifica di interesse per tutti i contribuenti, oculisti inclusi: l’innalzamento del limite di deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari. A decorrere dal 1° gennaio 2026, il tetto massimo di deducibilità fiscale viene infatti incrementato da 5.164,57 euro a 5.300 euro annui. Si tratta di una deduzione dal reddito complessivo (e non di una detrazione d’imposta), con un effetto diretto sulla base imponibile IRPEF. L’aumento dell’importo è quantitativamente contenuto, ma va letto all’interno di una più ampia strategia di incentivazione della previdenza complementare, che assume particolare rilievo per categorie caratterizzate da:

  • redditi spesso medio-alti;
  • assenza di una pensione pubblica pienamente adeguata a mantenere il tenore di vita una volta ritiratisi;
  • necessità di pianificazione previdenziale di lungo periodo.

Per il professionista in regime ordinario, la deduzione dei contributi previdenziali complementari consente un risparmio fiscale immediato, tanto più rilevante quanto più elevata è l’aliquota marginale IRPEF applicata.
Detrazioni edilizie e bonus: le novità (o conferme) del 2026

La legge di Bilancio 2025 aveva introdotto importanti novità sulle detrazioni edilizie, con significative restrizioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficientamento energetico e altre agevolazioni correlate. Queste misure avrebbero dovuto ulteriormente inasprirsi dal 1.1.2026. La legge di Bilancio 2026 ha però, fortunatamente, posticipato questa nuova “stretta” al 2027.

Detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio ("Bonus Casa")

Le principali modifiche, unendo le previsioni della precedente legge di Bilancio con quella attuale, riguardano gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
In dettaglio, se l’intervento è effettuato sull’abitazione principale:

  • per le spese sostenute nel 2025 e 2026 la detrazione spetta/spetterà al 50%, con un limite massimo di spesa pari a 96.000 euro;
  • spese sostenute nel 2027 la detrazione verrà ulteriormente ridotta al 30%.

Bonus Mobili

Il bonus mobili è stato prorogato anche nel 2026, mantenendo una detrazione al 50% con un limite massimo di spesa pari a 5.000 euro. È importante ricordare che questo incentivo si applica solo se l’acquisto dei mobili è legato a interventi edilizi avviati prima dell’acquisto stesso e comunque dal 1.1.2025.

Giudizio.
Moderatamente positivo rispetto alle previsioni dell’anno precedente, ci si augura che queste agevolazioni siano confermate con queste percentuali anche a regime.

Rottamazione dei ruoli: nuova definizione agevolata nella legge di Bilancio 2026

La legge di Bilancio 2026 introduce una nuova edizione della definizione agevolata dei carichi (o debiti) iscritti a ruolo, comunemente definita rottamazione quinquies. Si tratta di una misura di particolare interesse per i professionisti che presentano pendenze con l’Agente delle Riscossione. Possono accedere alla nuova rottamazione anche i contribuenti già decaduti da precedenti definizioni agevolate, purché i debiti rientrino oggettivamente nel perimetro della nuova misura.

Ambito oggettivo: quali debiti possono essere rottamati

La nuova rottamazione riguarda i carichi affidati all’Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate – Riscossione) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2023.
A differenza delle precedenti edizioni, la misura restringe significativamente l’ambito applicativo, limitandolo a specifiche tipologie di debiti, e in particolare a quelli derivanti da:

  • mancati versamenti risultanti da dichiarazioni annuali regolarmente presentate;
  • controlli automatici e controlli formali delle dichiarazioni;
  • violazioni del Codice della strada irrogate da amministrazioni statali.
    Sono invece espressamente esclusi:
  • i debiti derivanti da accertamenti esecutivi;
  • gli avvisi di recupero di crediti d’imposta;
  • in generale, le pretese di natura accertativa “sostanziale”.

È prevista la possibilità per le Regioni e gli enti locali di introdurre autonome forme di definizione agevolata per i loro tributi secondo modalità, termini e con specifici adempimenti che saranno prossimamente definiti.

Benefici della rottamazione

L’adesione alla definizione agevolata consente il pagamento dei soli tributi con l’integrale stralcio di:

  • sanzioni amministrative;
  • interessi di mora;
  • aggi di riscossione.

Il risparmio economico può risultare particolarmente rilevante, soprattutto per posizioni debitorie di importo medio-elevato.

Modalità e termini di adesione

L’adesione alla rottamazione deve avvenire su iniziativa del contribuente, esclusivamente in modalità telematica, secondo le istruzioni che saranno rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Il termine perentorio di adesione è il 30 aprile 2026.
L’Agenzia metterà a disposizione, sul proprio portale, una funzione di verifica preventiva per individuare i carichi effettivamente rottamabili.

Effetti immediati dell’adesione

Gli effetti della rottamazione sono rilevanti non solo sul piano economico, ma anche su quello operativo. Infatti, aderendo alla misura agevolativa scattano:

  • blocchi di nuovi pignoramenti;
  • sospensione delle procedure esecutive in corso;
  • divieto di avvio di nuove misure cautelari (fermi amministrativi e ipoteche);
  • regolarità contributiva, con conseguente possibilità di ottenere il DURC regolare;
  • con il pagamento della prima o unica rata, cessano le procedure esecutive in essere (es. pignoramenti presso terzi), salvo le somme già definitivamente assegnate.

Modalità di pagamento e decadenza

Il contribuente può scegliere tra il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure il pagamento rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali, distribuite dal 2026 al 2035.
Attenzione però alle condizioni che possono portare alla decadenza. Rispetto alle precedenti edizioni, la nuova rottamazione introduce regole molto più severe. Viene meno la definizione agevolata se non viene pagata l’unica rata, se non vengono corrisposte due rate anche non consecutive, oppure se non viene saldata l’ultima rata del piano. Non è più prevista alcuna tolleranza per ritardi di pagamento (viene eliminato il precedente “margine” di 5 giorni). In caso di decadenza ritornano a essere integralmente dovute sanzioni, interessi e aggi di riscossione e le somme già versate dovrebbero restare acquisite a titolo di acconto.

Giudizio

Sicuramente positivo (tralasciando giudizi su equità e correttezza nei rapporti fisco-contribuente), la rottamazione prevista dalla legge di Bilancio 2026 rappresenta un’opportunità concreta per i professionisti che presentano debiti con l’Agenzia della Riscossione. Tuttavia, l’ambito applicativo più ristretto e la maggiore rigidità delle regole di decadenza impongono una valutazione estremamente attenta.
Prima di aderire, è quindi fondamentale verificare la tipologia dei debiti affidati agli agenti per la riscossione e la sostenibilità del piano di pagamento, evitando adesioni “difensive” con il solo scopo di bloccare le misure cautelari.

Locazioni brevi: stretta significativa dalla legge di Bilancio 2026

Un’altra rilevante novità introdotta dalla legge di Bilancio 2026 riguarda la disciplina delle locazioni brevi, settore che negli ultimi anni ha conosciuto una forte espansione, diventando una forma di concorrenza diretta rispetto alle tradizionali attività di ospitalità.

Cosa si intende per locazioni brevi

Rientrano nella definizione di locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, che possono includere anche servizi accessori quali:

  • fornitura di biancheria;
  • pulizia dei locali.

Tali contratti devono essere stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, anche tramite intermediari, inclusi quelli digitali (piattaforme online), i quali sono tenuti (se residenti in Italia) a operare una ritenuta d’imposta del 21% sul canone di locazione.
Proprio in ragione della durata limitata e della natura abitativa degli immobili, questi contratti possono non essere soggetti a registrazione e possono beneficiare del regime agevolato della cedolare secca.

Il quadro precedente: aliquote e presunzione di imprenditorialità

La disciplina era già stata oggetto di interventi restrittivi negli anni precedenti. In particolare, dal 2024 l’aliquota della cedolare secca sulle locazioni brevi era stata innalzata dal 21% al 26%, con la possibilità di applicare l’aliquota del 21% su un solo immobile a scelta per ciascun contribuente (solitamente quello con canone di locazione più elevato).
Sul piano sostanziale, la legge di Bilancio 2021 aveva a suo tempo introdotto una presunzione legale assoluta di imprenditorialità nel caso in cui l’attività di locazione breve riguardasse più di quattro immobili.
Superata tale soglia, scattavano e, come vedremo, scattano obblighi di apertura della partita IVA, di fatturazione e di iscrizione agli enti previdenziali. Inoltre, viene prevista l’esclusione dal regime della cedolare secca.

La vera novità 2026: riduzione drastica della soglia

La legge di Bilancio 2026 interviene in modo ancora più incisivo, non tanto sulle aliquote, quanto sul presupposto stesso della “non imprenditorialità”.
La soglia degli immobili destinati a locazione breve è infatti ridotta da quattro a due: dal periodo d’imposta 2026, la locazione breve di più di due appartamenti comporta automaticamente:

  • la qualificazione dell’attività come imprenditoriale;
  • l’obbligo di apertura della partita IVA;
  • l’assoggettamento a IVA, imposte dirette e contributi previdenziali;
  • la perdita del regime della cedolare secca, dato che il suo presupposto applicativo consiste nell’assenza di attività imprenditoriale.

Decorrenza e criteri applicativi

La nuova disciplina si applica dal 1° gennaio 2026 e riguarda tutte le locazioni brevi poste in essere da tale data.
Poiché l’attività è regolata secondo il criterio di cassa, il numero degli immobili locati in regime di locazione breve deve essere verificato anno per anno.
Il conteggio, quindi, si “azzera” a ogni inizio d’anno, ma deve essere attentamente monitorato nel corso dell’esercizio.
Per “appartamento” si intende ciascuna unità immobiliare autonoma destinata a locazione breve, indipendentemente, dalla durata complessiva delle locazioni nell’anno e dal numero di contratti stipulati sul medesimo immobile. Quindi, anche solo la locazione di un weekend di tre appartamenti nel corso dell’anno farebbe scattare la presunzione di imprenditorialità. Non rileva infatti la durata della locazione stessa, quanto il numero di appartamenti “affittati”.

Esclusioni

Attenzione però: la presunzione di imprenditorialità non si applica ai contratti di locazione “ordinaria”. Pertanto, sarà sempre possibile locare più di tre immobili con contratti ordinari (con durata 4+4) o a canone concordato (con durata 3+2) senza incorrere nel rischio di essere considerati “imprenditori” e continuando ad applicare il regime della cedolare secca.

Giudizio

Molto negativo, l’intervento del legislatore, finalizzato a supportare un settore come quello dell’hôtellerie in difficoltà, segna una stretta molto significativa sul comparto delle locazioni brevi, riducendo drasticamente lo spazio operativo per la gestione “privata” e agevolata di più immobili. Per molti contribuenti, dato che gli immobili sono per gli italiani la prima forma di investimento, sarà necessario:

  • riconsiderare il modello di gestione degli immobili, valutando un mix tra locazioni “brevi” e locazioni “ordinarie”;
  • valutare attentamente l’impatto fiscale e contributivo;
  • evitare il superamento inconsapevole della nuova soglia.