L’equo compenso per le prestazioni mediche

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È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2023, la legge 21 aprile 2023, n. 49, con le disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, comprese quelle mediche. 

Per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente: 

  • per gli avvocati, dal decreto del ministro della Giustizia emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge n. 247/2012; 
  • per i professionisti iscritti agli ordini e ai collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge n. 1/2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012); 
  • per i professionisti di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge n. 4/2013, dal decreto del ministro delle Imprese e del made in Italy da adottare entro il 4 luglio 2023 e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 7 dell’articolo 2 della medesima legge n. 4/2013.

Il perimetro di applicazione dell’equo compenso è attualmente limitato alle pubbliche amministrazioni e alle aziende private con più di 50 dipendenti o un fatturato annuo superiore ai 10 milioni, che però dovrebbe essere ampliato in futuro.

Sarà istituito presso il ministero della Giustizia un Osservatorio nazionale sull’equo compenso con la rappresentanza degli ordini professionali.

In tal modo si cerca di porre rimedio a quanto legiferato nel 2006, cioè all’abolizione del tariffario minimo delle prestazioni professionali, considerando oltretutto che la medicina non può essere considerata al pari delle attività commerciali e di impresa. 

I professionisti della salute attualmente erogano prestazioni che sono spesso retribuite senza rispetto per il decoro professionale e snaturano il valore della salute dei pazienti e della necessaria assistenza loro offerta.

Nel dettaglio dovranno essere riformulati gli accordi tra i professionisti e i loro clienti/pazienti sia riguardo al profilo economico che ai contenuti contrattuali, con l’inserimento o l’eliminazione di clausole a garanzia del lavoro svolto, con lo scopo di porre fine a comportamenti spesso vessatori. 

Qualche preoccupazione desta sia la norma che prevede l’applicazione della legge solo per le nuove forme di convenzione, anche se si applicano ad ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, che il termine di 60 gg per definire i primi decreti parametri.

Le clausole vietate, in sintesi, sono:

  1. compensi inferiori stabiliti dai parametri decisi dagli ordini. Infatti, il parere di congruità rilasciato dall’Ordine sugli onorari del professionista ha efficacia di titolo esecutivo. Trattasi di una delle principali novità della legge 49/2023;
  2. anticipazione delle spese da parte del professionista. Pertanto, sarà lecito chiedere un acconto;
  3. impossibilità di modifica unilaterale del contratto da parte del cliente/paziente;
  4. impossibilità di rifiuto da parte del cliente/paziente della stipula scritta degli elementi essenziali del contratto;
  5. impossibilità di chiedere al professionista prestazioni aggiuntive gratuite;
  6. impossibilità di richiesta di rinuncia al professionista del rimborso spese;
  7. possibilità di applicare l’equo compenso anche nei rinnovi di incarichi pendenti, se comportano una parcella minore;
  8. condizionamento del pagamento di assistenza e consulenza alla firma del contratto;
  9. termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla emissione della fattura o della richiesta di pagamento;
  10. obbligo di pagamento da parte del professionista di qualsiasi bene o servizio richiesto dal cliente/paziente.

Nel caso in cui negli accordi vi sia una delle clausole vietate, solo questa sarà considerata nulla. Il resto del patto rimarrà in vigore, ciò al fine di evitare di perdere l’incarico.

Da notare che il professionista che avesse accettato compensi inferiori ai parametri stabiliti rischia la sanzione disciplinare dell’Ordine. Ciò comporterà la necessaria revisione dei codici deontologici da parte dei consigli nazionali degli ordini.

Pertanto, vi è l’invito ai medici a non accettare incarichi poco remunerativi e a segnalare agli ordini tali evenienze, affinché possano essere intraprese le misure adeguate.