Brevi considerazioni sulla differenza tra colpa cosciente e dolo eventuale

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La responsabilità penale del medico rispetto alle lesioni personali (o alla morte) in danno di un paziente può essere qualificata sul piano dell’elemento psicologico del reato essenzialmente come affetta da colpa o da dolo con diverse ricadute sul piano sanzionatorio data la diversa gravità dei reati in questione come disciplinati dal legislatore.

Nell’ambito della responsabilità professionale del sanitario è opportuno evidenziare la differenza che intercorre tra la colpa cosciente e il dolo eventuale che, in astratto, è possibile configurare nell’operato del medico.

Di norma il medico compie la sua attività avendo come scopo quello di tutelare la salute del paziente, non quello di danneggiarla.

Il sanitario può certamente commettere, per imperizia, negligenza o imprudenza, degli errori di valutazione del caso clinico o di sopravvalutazione delle proprie capacità diagnostiche o terapeutiche.

In questi casi l'attività medico-chirurgica, se sorretta da una ragionevole indicazione terapeutica (anche se questa indicazione è stata solo ritenuta in buona fede sussistente nel momento in cui la condotta lesiva è stata posta in essere), deve considerarsi in via di principio lecita e sindacabile sotto l'esclusivo profilo della colpa, in ipotesi di errore ascrivibile a negligenza, imprudenza o imperizia che abbia cagionato un evento dannoso rilevante sul piano penale.

In queste fattispecie, infatti, dato che le condotte mediche o chirurgiche sono state ispirate e motivate da una finalità terapeutica e sono state dirette alla cura del paziente, la colpa medica trova il suo normale spazio di applicazione come coefficiente psicologico di attribuzione della eventuale responsabilità penale perché si può correttamente ritenere sussistente solo un atteggiamento colposo nell'esercizio della professione medica, non certo un comportamento ispirato al dolo.

Nel caso, invece, in cui l'intervento operatorio sia attuato in assenza di qualsiasi ragionevole indicazione terapeutica, con condotta consapevolmente estranea o distorta rispetto alle finalità diagnostiche o di cura, la condotta del medico chirurgo diventa un'ordinaria attività lesiva di natura dolosa (vedi, sul punto, Cass. Pen. n. 34983/2020).

D’altra parte, il dolo, come qualsiasi elemento della responsabilità penale del medico, deve essere rigorosamente provato dall’accusa che deve evidenziare l’esistenza di ragioni che abbiano potuto motivare l'adesione interiore del medico o del chirurgo ad un evento grave come quello costituito dalle lesioni o dalla morte del paziente, tanto da accettarlo come costo di una condotta realizzata solo ed esclusivamente per conseguire un proprio fine (di guadagno o di notorietà professionale).

Di norma, quindi, può essere configurabile un atteggiamento colposo del medico, anche se il professionista ha avuto coscienza e consapevolezza dei rischi connessi alla sua attività terapeutica realizzata in un determinato contesto, rischi che ha affrontato nella speranza di riuscire a gestire nell’interesse esclusivo del paziente.

Per la configurazione del dolo eventuale, invero, è necessario provare che il professionista non solo ha previsto, ma ha anche accettato come possibile conseguenza della sua condotta l’evento lesivo che si è realizzato in danno del paziente a causa della sua condotta ispirata a ragioni di tornaconto personale.

La colpa cosciente ex art. 61 n. 3 può costituire quindi solo un’aggravante del delitto colposo realizzato dal sanitario in presenza dei relativi presupposti che devono essere evidenziati dall’accusa.

Sono rari i casi nei quali si è ipotizzata una condotta dolosa del medico nell’esercizio della sua professione di cura e di assistenza del paziente.

Si è trattato essenzialmente di casi nei quali si è sostenuto che la condotta del medico è stata ispirata a finalità non terapeutiche, ma di profitto personale con accettazione della realizzazione del rischio collegato all’intervento effettuato, in sostanza, solo per conseguire vantaggi per l’operatore.